Quali vantaggi per le Comunità energetiche?

di Matteo Paternoster (Senior Consultant)  

La prima domanda che ci viene posta quando si parla di Comunità energetiche da energie rinnovabili (CER), ovviamente, concerne i vantaggi conseguibili da questa particolare forma di aggregazione di cui ho parlato nella precedente recensione.

I benefici per chi aderisce ad una comunità energetica sono indiscutibilmente interessanti perchè derivano dal riconoscimento di una tariffa incentivante, della durata di 20 anni, per la remunerazione dell’energia prodotta.

A questo punto sorge spontaneo domandarsi come si origini il risparmio in bolletta dell’utente finale che aderisce ad una comunità energetica/gruppo di autoconsumo.

Ebbene, il beneficio economico è determinato dalla differenza tra i costi d’utenza standard per il consumo di energia elettrica e la somma del prezzo d’acquisto dell’energia elettrica prodotta dall’impianto e dell’incentivo sull’energia condivisa.

In ragione del fatto che l’energia generata dall’impianto a fonte rinnovabile debba essere immessa nella rete pubblica prima di essere condivisa all’interno della comunità o del gruppo di autoconsumo, si verificherà una cessione tramite il ritiro dedicato del GSE oppure tramite la vendita sul libero mercato (il legislatore specifica che il regime incentivante è alternativo allo scambio sul posto art. 42 bis co. 6 D.L. 162/2019).

Mentre, alla porzione di energia condivisa viene riconosciuto un incentivo suddiviso in due componenti:

  • La tariffa incentivante MISE, fissa per 20 anni, pari a 100€/MWh per l’autoconsumo collettivo e 110€/MWh con riferimento alle comunità energetiche;
  • Il rimborso per minori costi di sistema in ragione della condivisione di energia, che ammonta a 9€/MWh (secondo quanto stabilito dall’Autorità).

Dunque, su tutta l’energia immessa viene corrisposto alla comunità energetica il prezzo di vendita (o ritiro dedicato o vendita sul mercato) e successivamente solamente sull’energia immessa e condivisa si applica il regime incentivato.

Sulla base dell’attuale sistema di regolazione in materia di e.e., meglio non si poteva fare e ad ogni modo, l’attuale fase di tumultuoso ricorso a questa particolare forma di aggregazione indica che, in Italia, il neonato modello CER sta vivendo una notorietà sempre maggiore.