di Matteo Paternoster (Senior Auditor)
Il 15 luglio è entrato in vigore il Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n. 83, che contiene alcune modifiche al Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (CCII) di cui al Decreto n. 1 del 12 a partire da gennaio 2019.
A seguito di quest’ultimo decreto correttivo, l’iter di entrata in vigore del CCII è giunto apparentemente al termine, dopo circa due anni di attesa rispetto alla scadenza originariamente prevista del 15 agosto 2020, di recente posticipata al 15 luglio 2022 ad opera dell’articolo 42 del Decreto–legge 30 aprile 2022 numero 36, convertito in Legge 29 giugno 2022 numero 79[1].
Vediamo ora come cambiano le regole.
La composizione negoziata
Per quanto riguarda la tempestività e la risoluzione delle crisi aziendali, il nuovo Codice individua nei meccanismi di risoluzione negoziale lo strumento principale per la risoluzione delle crisi d’impresa.
Viene, infatti, abolito il sistema di allerta previsto dal precedente art. 12 ed istituita al suo posto una procedura in cui l’imprenditore (sia esso commerciale od agricolo) può richiedere l’intervento di un soggetto esterno e qualificato (Esperto), accedendo alla piattaforma nazionale online di Unioncamere, e rapportandosi con la Camera di commercio del territorio ove ha sede l’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale, economico o finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, pur risultando ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.
Misure e Assetti per la rilevazione della crisi d'impresa
Il nuovo testo normativo prevede all’art. 3 l’adozione di misure ed assetti aziendali volti ad identificare e scongiurare l’emersione della crisi nella sua fase iniziale.
Il legislatore prevede per l’imprenditore individuale, di istituire misure idonee alla tempestiva rilevazione dello stato di crisi, nonché di assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. Mentre l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato (come da articolo 2086 del Codice civile), in modo da rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed agire per porvi rimedio.
Al fine di prevedere tempestivamente la presenza della crisi d’impresa, le misure dell’imprenditore individuale e gli assetti dell’imprenditore collettivo devono consentire di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale, economico e/o finanziario;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di per la previsione di crisi;
- ricavare le informazioni necessarie ad utilizzare la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Secondo il CCII, rappresentano “segnali” per la previsione sulla sopravvivenza dell’impresa:
- L’esistenza di debiti per retribuzioni, scaduti da almeno trenta giorni pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- L’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni, di ammontare superiore quello dei debiti non scaduti;
- L’esistenza di esposizioni verso banche ed altri intermediari finanziari, scadute da più di sessanta
giorni o che oltrepassino da un periodo di almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti, di ammontare rappresentavo di almeno il 5% del totale delle esposizioni; - d) L’esistenza di una o più esposizioni debitorie, segnalate dai cd. Creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, AE), previste dall’articolo 25-novies, comma 1.
Le segnalazioni
Il Capo III del CCII si occupa di definire le segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e di introdurre il programma informatico di verifica della sostenibilità del debito, nonché per l’elaborazione dei piani di rateizzazione.
Il nuovo dovere di segnalazione contenuto nell’art. 25-octies si applica a tutti i collegi sindacali, al sindaco unico laddove nominato (nelle Srl o cooperative a responsabilità limitata), nonché al Comitato di controllo o collegio di sorveglianza delle S.p.A. che abbiano optato per il sistema monistico. Ma non opera rispetto alle Srl con solo revisore. Nella sua attuale versione, infatti, il Codice non estende in capo al revisore legale gli obblighi di segnalazione all’organo di amministrazione circa la ricorrenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di Composizione della crisi.
L’organo di controllo, di contro, deve segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accesso alla Composizione negoziata (nomina dell’Esperto di cui all’art. 17), ossia deve comunicare le ragioni per cui si ritiene che l’impresa versi in uno stato di crisi. L’Amministrazione, allora, deve attivarsi entro trenta giorni dalla ricezione della segnalazione per individuare un percorso idoneo alla soluzione della crisi, riferendo le prospettive aziendali d’innanzi al collegio sindacale o al sindaco unico.
La Cassazione precisa, in merito alle segnalazioni da parte dell’Organo di controllo che, l’uso dell'indicativo nel testo normativo - deve segnalare - è sintomatico di un vero e proprio obbligo in capo ai sindaci, ora più di prima, chiamati a rilevare tempestivamente la presenza dei presupposti di crisi. Si tratta di un dovere che, tra l’altro, si aggiunge e rafforza quell’obbligo di vigilanza attiva sulla costituzione da parte dell’imprenditore di adeguati assetti aziendali che pure il Codice della crisi impone.
Inoltre, si tiene a precisare che la segnalazione, seppure effettuata dall’Organo di controllo in un dato momento, potrebbe non essere ritenuta tempestiva e quindi non assolvere all’obbligo con i conseguenti effetti di deresponsabilizzazione dei sindaci stessi. Già afferma, infatti, la Cassazione che «si dovrà ritenere che una segnalazione tardiva — fatta dai sindaci in un momento in cui il capitale o il presupposto della continuità aziendale è già stato perduto, non sia in grado di assolvere completamente i sindaci dalle responsabilità legate alla mancata tempestività.
Di più, sono previsti in capo ai creditori istituzionali, come INPS, INAIL, Agenzia delle Entrare e delle Riscossioni, obblighi di segnalazione all’imprenditore e all’Organo di controllo della presenza di eventuali insoluti rilevanti a carico della società.
Infine, in base al nuovo art. 25 decies, le banche e gli altri intermediari finanziari quando comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti rilevanti, devono darne notizia anche gli Organi di controllo societari. Una disposizione che sembra introdurre un vero e proprio obbligo di segnalazione attiva in capo agli enti bancari e finanziari, i quali in caso di inerzia dinnanzi alle variazioni di cui sopra potrebbero essere coinvolti e responsabilizzati in un futuro processo fallimentare e che, oltretutto, attribuisce ai sindaci il ruolo di ricettore di altre notizie qualificate provenienti dal mondo bancario e creditizio, estendendo di fatto l’onere dei controlli.
Estratto di alcuni Articoli rilevanti del Nuovo Codice (Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)
Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza
Art. 3
Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa.
- L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
- L’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
- Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;
- ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.
- Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3 (previsione tempestiva della crisi):
- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
- l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1. (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati: INPS, INAIL, AE; A. Riscossioni).
Composizione negoziata della crisi
Art. 13
Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto.
- È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.
- Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.
(...)
Art. 17
Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento
- L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.
Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi
Art. 25-octies
Segnalazione dell'organo di controllo
- L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.
- La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del Codice Civile.
Art. 25-novies
Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione
segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata - omissis - :
- a) il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore-
omissis –
- Per L’Agenzia delle Entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto - omissis –
- per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali,
all'importo di euro 100.000, per le societa' di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000. - omissis -
Art. 25-decies
Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari
- Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.
Art. 25-undecies
Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici
- Sulla piattaforma di cui all'articolo 13 è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
[1] Sul punto si veda anche “Codice Crisi d’Impresa, cosa cambia con il decreto correttivo: le novità” pubblicato da Paolo Ballanti su “Leggi Oggi” il 25/07/2022