di Matteo Paternoster (Senior Consultant)  

In pochissimo tempo, il tema delle comunità energetiche da energie rinnovabili (CER) è balzato alla ribalta della popolarità tra operatori qualificati e consumers di energia elettrica trattandosi di una novità assoluta nello spettro dei modelli di aggregazione territoriale in campo energetico ma anche, ovviamente, in conseguenza della crisi energetica di questi tempi.

Si parla di comunità energetica quando diversi soggetti decidono di aggregarsi in una comunità che assume specifica titolarità giuridica, al fine di condividere l’energia prodotta da un impianto rinnovabile in loco.

Le comunità energetiche nascono quindi allo scopo di contrastare la povertà energetica, incoraggiare l’uso sostenibile dell’energia elettrica e favorire la transizione energetica, consentendo ad un gruppo di consumatori di associarsi nella produzione e nell’autoconsumo di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili.

Le direttive europee del pacchetto legislativo CEP (Clean Energy Package), intendono fornire un quadro normativo adeguato, in grado di regolare tali comunità, così da incoraggiarne la diffusione.

Tra le principali direttive del pacchetto si annoverano:

  • La Direttiva UE 2018/2001 sulle energie rinnovabili (cd. RED-II);
  • La Direttiva UE 2019/944 sul mercato interno dell’energia elettrica e sulle comunità energetiche (cd. IEM).

Il legislatore italiano recepisce ambedue le direttive con due provvedimenti entrati in vigore nel dicembre 2021, perfezionando la precedente disciplina delle comunità energetiche, contenuta in via sperimentale nel Decreto Milleproroghe di febbraio 2020.

A cominciare dalla fine dello scorso anno, quindi, il panorama legislativo italiano accoglie due nuovi soggetti giuridici, ossia:

  • Comunità di Energia Rinnovabile (CER), associazioni costituite da insiemi di soggetti sia giuridici, sia persone fisiche (es. aziende e imprenditori) dislocati nei pressi di un impianto di energia a fonte rinnovabile, che su base volontaria si aggregano con lo scopo di condividere l’energia prodotta secondo i principi di autoconsumo e sufficienza energetica.
  • Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e cioè due o più persone fisiche che sulla base di un accordo privato decidono di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile per il proprio consumo e/o la vendita a ad altri clienti finali, purché non si tratti di attività commerciale o professionale principale.